diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 08/03/1984 (Rv. 433703 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - IN MANCANZA DI IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - AMMISSIBILITÀ - ERRONEA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DEL LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433703-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - IN MANCANZA DI IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - AMMISSIBILITÀ - ERRONEA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA DEL LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., la rimessione della causa al primo giudice, per la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, può essere disposta dal giudice d'appello pur in Mancanza di impugnazione sul punto e senza che a ciò osti la (erronea) dichiarazione di contumacia del litisconsorte necessario pretermesso, ancorché contenuta in sentenza, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, come tale insuscettibile di acquisire, per difetto di impugnazione, carattere definitivo (se non assorbito, come suo necessario presupposto, in una statuizione di merito passata in giudicato) e, quindi, inidoneo di per sè ad impedire al giudice dell'impugnazione il controllo d'ufficio della regolare Costituzione del rapporto processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)