Sez. 1, Sentenza n. 519 del 18/01/1995 (Rv. 489725 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Nullità del giudizio di primo grado - Difetto del giudicato sul punto - Omesso rilievo della nullità da parte del giudice di appello - Conseguenze - Cassazione - Dichiarazione di nullità di ambedue le fasi di merito - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE
L'omessa regolare notificazione del ricorso introduttivo di un giudizio civile deve, in mancanza della costituzione del convenuto nel primo grado di giudizio, essere rilevata d'ufficio anche nelle fasi di impugnazione, con il solo limite del giudicato formatosi sulla questione, esplicitamente (a seguito di pronuncia sulla medesima non seguita da puntuale impugnazione) o implicitamente (nel caso in cui la decisione sia impugnata solo in parte, con passaggio in giudicato delle statuizioni non impugnate e conseguente preclusione delle questioni relative alla regolarità del contraddittorio). Conseguentemente, ove il giudice di appello abbia omesso di rilevare la nullità del giudizio di primo grado, la corte di cassazione deve - in difetto della formazione del giudicato sul punto - dichiarare la nullità di ambedue le fasi di merito e rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. (nella specie per la notificazione dell'atto introduttivo di un procedimento di revisione della misura dell'assegno di divorzio si era fatto ricorso alle modalità di cui all'art. 140 cod.proc.civ. con riferimento a luogo in cui erroneamente era stato ritenuto abitasse il destinatario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)