Sez. 1, Sentenza n. 2307 del 05/02/2016 (Rv. 638477 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Appalto pubblico - Conclusione - Collaudo - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
Il contratto di appalto di opera pubblica si considera ultimato solo a seguito del collaudo, che rappresenta l'unico atto attraverso il quale la P.A. può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata regolarmente eseguita, e che è indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante, mentre resta estraneo, e non rileva, il momento della consegna, come disciplinato, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 c.c. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva valorizzato, quale prova del completamento di un tale contratto, la mancanza di specifiche eccezioni della P.A. circa la sua regolare esecuzione - che evocava una sorta di accettazione tacita - e l'emissione della fattura, benchè il collaudo non fosse stato effettuato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)