Sez. 1, Sentenza n. 15013 del 07/07/2011 (Rv. 618595 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Funzione - Consegna dell'opera prima del collaudo - Conseguenze - Presunzione di accettazione "ex" art. 1665, quarto comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
All'appalto di opera pubblica rimane estraneo un momento della "consegna" dell'opera (così come conosciuto, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ.), inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo, il quale, seguendo l'ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto "accettante", il coevo insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserve. A tale riguardo, infatti, l'appalto di opera pubblica conosce, sul piano della "consegna" dell'opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, solo a partire dall'esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi. Né, alla consegna dell'opera pubblica prima del collaudo è applicabile la presunzione di cui all'art. 1665, quarto comma, cod. civ., giacché la consegna di un'opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica essendo il solo collaudo l'atto formale indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera stessa da parte della pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)