Sez. L, Sentenza n. 2967 del 19/10/1974 (Rv. 371410 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'IMPRENDITORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPRESA DI TRASPORTO DI MOBILI PER TRASLOCHI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL'IMPRENDITORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPRESA DI TRASPORTO DI MOBILI PER TRASLOCHI.*
Ai fini dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro, la Determinazione della categoria alla quale appartiene l'imprenditore va fatta con riferimento all'attivita dallo stesso effettivamente svolta ed il relativo accertamento compiuto dal giudice del merito non e sindacabile in Sede di legittimita qualora risulti informato a detto principio e motivato in modo adeguato ed immune da vizi logici. (nella specie, la SC ha ritenuto esattamente informato ai principi di cui in massima, la decisione di merito secondo la quale il contratto collettivo nazionale del lavoro 21 settembre 1964 per i dipendenti esercenti imprese di trasporto qualificati come 'completisti, cisternisti, ribaltabilisti e padroncinì, non era applicabile ai dipendenti di un'impresa di trasporti di mobili per traslochi, in quanto una siffatta impresa non esercita il trasporto di materiali omogenei e se pure effettua trasporti a carico completo in questi prevalgono, in considerazione delle caratteristiche della merce trasportata, le operazioni di carico, di stivaggio e di scarico, nonche di smontaggio e rimontaggio della mobilia). (Conf 1040'68, mass n 332473).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Contr. Coll. 21/09/1964
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)