Sez. 2, Sentenza n. 1040 del 05/04/1968 (Rv. 332473 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CRITERI DI APPLICAZIONE - IMPRENDITORE SVOLGENTE PIU D'UNA ATTIVITA- RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA PRINCIPALE O A CIASCUNA ATTIVITA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CRITERI DI APPLICAZIONE - IMPRENDITORE SVOLGENTE PIU D'UNA ATTIVITA- RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA PRINCIPALE O A CIASCUNA ATTIVITA - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai fini dell'applicazione di un contratto collettivo, la Determinazione della categoria cui appartiene l'imprenditore va fatta con riferimento all'attivita da lui effettivamente svolta e ove egli ne svolga piu di una, con riferimento a quella principale, se trattasi di attivita distinte, ma interdipendente ed accessorie l'una rispetto all'altra, ovvero con riferimento a ciascuna attivita, se presentino carattere di autonomia, pur risultando eventualmente in un certo senso complementari. La relativa Determinazione spetta al giudice di merito, la cui decisione non e sindacabile in Sede di legittimita, qualora risulti conforme ai suddetti principi e motivata in modo adeguato ed immune da vizi logici. (nella specie e stata giudicata corretta la pronuncia del giudice di merito che aveva inquadrato nella categoria del settore edile un imprenditore, il quale esplicava attivita di estrazione e lavorazione del catrame e commercio dei relativi prodotti ed effettuava anche lavori di bitumazione di strade e lastrici solari). (Conf. Sulla prima parte 1907-65, 1156-61 V. Sulla seconda parte 515-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)