Sez. U, Sentenza n. 4992 del 20/07/1983 (Rv. 429869 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - SERVIZIO TELEFONICO IN REGIME DI CONCESSIONE - TARIFFE - FISSAZIONE GOVERNATIVA IN CONFORMITÀ DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CIP - INTERESSE DELL'UTENTE - ABBONATO A NON SUBIRE AUMENTI TARIFFARI - NATURA DI INTERESSE LEGITTIMO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ESERCIZIO DEI POTERI SPETTANTI ALLA P.A. IN MATERIA DI TARIFFE TELEFONICHE - CONTROVERSIA RELATIVA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - SERVIZIO TELEFONICO IN REGIME DI CONCESSIONE - TARIFFE - FISSAZIONE GOVERNATIVA IN CONFORMITÀ DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CIP - INTERESSE DELL'UTENTE - ABBONATO A NON SUBIRE AUMENTI TARIFFARI - NATURA DI INTERESSE LEGITTIMO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ESERCIZIO DEI POTERI SPETTANTI ALLA P.A. IN MATERIA DI TARIFFE TELEFONICHE - CONTROVERSIA RELATIVA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
A fronte degli Atti resi dall'autorità governativa nella fissazione delle tariffe del servizio telefonico in regime di concessione, in conformità delle deliberazioni adottate dal CIP (comitato interministeriale prezzi) in esito al procedimento all'uopo previsto, l'interesse dell'utente-abbonato a non subire aumenti tariffari, se non con l'osservanza delle norme procedimentali e dei precisi criteri orientativi previsti dalla legge, assume Rilevanza e consistenza di interesse legittimo, atteso che viene a differenziarsi dall'interesse semplice degli altri soggetti, per effetto del rapporto contrattuale in corso con la società concessionaria del servizio telefonico e dei diritti soggettivi che sono inerenti a tale rapporto e che vengono incisi dai provvedimenti tariffari (i quali inseriscono automaticamente nel contratto di utenza le nuove tariffe). Ne consegue che la controversia promossa da detto utente-abbonato, per contestare, nei rapporti con la pubblica amministrazione, la legittimità dell'Esercizio dei poteri autoritativi ad essa spettanti in materia di tariffe telefoniche, spetta alla cognizione del giudice amministrativo, perché si ricollega alla tutela di una posizione di interesse legittimo. (V 3457/77, mass n 387012).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 304 CORTE COST., DPR 14/11/1980 num. 752
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)