Sez. 1, Sentenza n. 334 del 14/01/2004 (Rv. 569407 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Richiesta ammissione credito assistito da privilegio speciale - Indicazione di ciascun bene oggetto oggetto del privilegio - Necessità - Esclusione - Indicazione del diritto nelle sue componenti essenziali conducenti all'identificazione dei beni - Necessità - Sufficienza - Fattispecie in tema di credito tributario insinuato in base a ruolo.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE
In sede di verifica dello stato passivo fallimentare, affinché possa utilmente richiedersi il riconoscimento di un privilegio speciale non è necessario che il creditore dia l'indicazione di ciascun bene oggetto della causa di prelazione (della cui presenza nel patrimonio del debitore egli potrebbe anche non essere a conoscenza), ma è necessario (e sufficiente) - al fine della specificità della domanda e della garanzia del contraddittorio - che il diritto venga indicato nelle componenti essenziali, di fatto e di diritto, da cui derivino i criteri di individuazione e di determinazione dei beni soggetti alla soddisfazione prioritaria del creditore fruente del privilegio. (Nella fattispecie la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha escluso che, ai fini del riconoscimento del privilegio speciale per l'imposta di registro, fosse sufficiente l'allegazione del ruolo - non indicante la specifica causale del credito - da parte del concessionario della riscossione dei tributi, ancorché, ai sensi dell'art. 45 D.P.R. n. 602 del 1973, l'ammissione del credito tributario al passivo fallimentare sia consentita in base al ruolo stesso ed il concessionario non disponga, normalmente, degli atti a fondamento dell'iscrizione del credito a ruolo, in quanto, sotto il primo profilo, l'art. 45 cit. nulla dispone in ordine al riconoscimento delle cause di prelazione, che dunque rimane disciplinato dalla regola generale di cui in massima e, sotto il secondo profilo, nessuna norma impedisce al concessionario di procurarsi i documenti necessari a giustificare il privilegio e di introdurli ritualmente in giudizio).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 83, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 83, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)