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Sez. 1, Sentenza n. 10786 del 03/12/1996 (Rv. 501014 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Richiesta di ammissione di credito assistito da privilegio speciale - Indicazione di ciascun bene oggetto del privilegio - Necessità - Esclusione - Indicazione del diritto nelle sue componenti essenziali conducenti all'identificazione dei beni - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501014-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE

In sede di verifica dello stato passivo fallimentare, affinché possa utilmente richiedersi il riconoscimento di un privilegio speciale, non è necessario che il creditore dia l'indicazione di ciascun bene oggetto della causa di prelazione (della cui presenza nel patrimonio del debitore egli potrebbe anche non essere a conoscenza), ma è sufficiente - al fine della specificità della domanda e della garanzia del contraddittorio - che il diritto venga indicato nelle componenti essenziali, di fatto e di diritto, da cui derivino i criteri di individuazione e di determinazione dei beni soggetti alla soddisfazione prioritaria del creditore fruente del privilegio (in forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale, in relazione ad azione surrogatoria, proposta dai coeredi del fallito, in relazione ai diritti dell'erario per imposta di successione, aveva rigettato l'eccezione della curatela secondo cui non avrebbe dovuto riconoscersi il privilegio ex art. 2758, terzo comma, cod. civ. per non avere i creditori indicato i beni sui quali esso incideva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2758 CORTE COST., Legge Falliment. art. 83, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 83, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)