Sez. 3, Sentenza n. 33043 del 08/03/2016 Ud. (dep. 28/07/2016) Rv. 267454 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Intervento di demolizione e ricostruzione in zona vincolata - Art. 3, comma primo, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 - Ristrutturazione edilizia - Configurazione - Condizioni - Ratio.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia, al fine di poter escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva in zona vincolata, di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, la condizione del rispetto, oltre che della volumetria, anche della medesima sagoma dell'edificio preesistente - imposta dalla seconda parte dell'art. 3 del citato d.P.R. per qualificare, in deroga al regime ordinario, gli interventi di demolizione e ricostruzione come "ristrutturazione edilizia" - opera anche quando il vincolo paesaggistico riguarda una zona e non un singolo immobile. (In motivazione, la Corte ha osservato che la nozione di "immobile" sottoposto a vincolo ha natura normativa, per la cui integrazione il citato art. 3 rinvia espressamente alle norme di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, dalle quali si evince che i beni sottoposti a vincolo paesaggistico possono essere immobili o aree o intere zone).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 30, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 134 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)