Sez. 3, Sentenza n. 48947 del 13/10/2015 Ud. (dep. 11/12/2015) Rv. 266031 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Intervento di abbattimento e ricostruzione - Art. 3, comma primo, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 - Modifiche disposte dalla legge n. 164 del 2014 - Ristrutturazione edilizia - Configurazione - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, anche dopo la modifica dell'art. 3, comma primo, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 operata dalla legge n. 164 del 2014 - per effetto della quale la nozione di "manutenzione straordinaria" è estesa agli interventi di "rinnovazione e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici" - continuano ad essere ricompresi nella nozione di "ristrutturazione edilizia", per come risultante dalla modifica dell'art. 3, comma primo, lett. d) del d.P.R. citato operata dall'art. 30 D.L. n. 69 del 2013 (conv. in l.n.98 del 2013), gli interventi caratterizzati dalla condotta di demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria, di quello preesistente, nonchè di quelli volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, purché sia possibile accertare la preesistente consistenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità dell'imputato, osservando che l'intervento di demolizione e ricostruzione con identica volumetria, eseguito in zona non vincolata, non richiedeva il rilascio di permesso di costruire).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 30, Decreto Legge 12/09/2014 num. 133 art. 3 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/11/2014 num. 164 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)