Sez. 1, Sentenza n. 1578 del 07/03/1984 (Rv. 433652 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - MANCANZA - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLA SOLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - MANCANZA - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLA SOLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.*
Le irregolarità relative al procedimento di formazione di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, quali la Mancanza del decreto ministeriale di approvazione e della registrazione alla Corte dei conti, possono essere dedotte, ai fini dell'annullamento del contratto, soltanto dalla pubblica amministrazione stessa, nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte. (V 2726/78, mass n 392113; (Conf 3188/76, mass n 381977).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)