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Sez. 1, Sentenza n. 1578 del 07/03/1984 (Rv. 433652 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - MANCANZA - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLA SOLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433652-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - MANCANZA - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLA SOLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.*

Le irregolarità relative al procedimento di formazione di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, quali la Mancanza del decreto ministeriale di approvazione e della registrazione alla Corte dei conti, possono essere dedotte, ai fini dell'annullamento del contratto, soltanto dalla pubblica amministrazione stessa, nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte. (V 2726/78, mass n 392113; (Conf 3188/76, mass n 381977).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)