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Sez. 1, Sentenza n. 2726 del 30/05/1978 (Rv. 392113 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA - MANCANZA - ANNULLABILITA - DEDUZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO COMUNE - EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO.*
Stato
decisa il 1978-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392113-01

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA - MANCANZA - ANNULLABILITA - DEDUZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO COMUNE - EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO.*

Il contratto posto in essere da un comune, senza la preventiva autorizzazione prefettizia, nei casi previsti dalla legge (nella specie, ai sensi dell'art 87 del RD 3 marzo 1934 n 383, come modificato dall'art 1 della legge 9 giugno 1947, n 530), e affetto da vizio attinente alla legittimazione a contrattare, che si ripercuote sulla capacita giuridica dell'ente pubblico e, quindi, determina annullabilita del contratto stesso, deducibile soltanto dall'amministrazione nel cui interesse quella autorizzazione e prescritta. Gli effetti di tale annullamento sono equiparabili a quelli che si verificano in caso di incapacita legale di un contraente, e, pertanto, a norma dell'art 1445 cod civ, operano in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi, ancorche a titolo oneroso ed in buona fede. (V 3188/76, mass n 381977; (V 855/76, mass n 379523).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1445, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST., Legge 09/06/1947 num. 530 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)