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Sez. 3, Sentenza n. 43292 del 22/06/2001 Ud. (dep. 03/12/2001) Rv. 220623 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Reato previsto dall'art. 115 D. P. R. 27 aprile 1955 n. 547 - Natura di reato permanente - Sussistenza - Momento di cassazione della permanenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2001-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220623-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione infortuni l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 115 del D. P. R. 27 aprile 1955 n. 547, volto ad assicurare che i macchinari siano dotati di dispositivi idonei ad evitare che le mani o altre parti del corpo del lavoratore entrino in contatto con le parti mobili dei detti macchinari, configura un reato omissivo proprio, di natura permanente, la cui permanenza termina o con la cessazione della condotta omissiva del datore di lavoro o con la pronuncia della sentenza di primo grado, atteso che il perdurare della omissione continua a ledere l'interesse tutelato dal precetto penale (la tutela della salute ed integrità fisica del lavoratore) anche dopo che il fatto costituente reato si è perfezionato in tutti i suoi elementi.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)