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Sez. 6, Sentenza n. 25504 del 10/02/2017 Cc. (dep. 22/05/2017) Rv. 270059 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Questioni sulle misure coercitive - Periodo tra passaggio in giudicato della sentenza ed esecuzione della pena - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270059-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

Nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza (nella specie, di patteggiamento) e l'inizio della fase di esecuzione della pena, spetta al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulle questioni relative alle misure cautelari personali ancora in corso, detentive e non detentive, con ordinanza de plano, emessa ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., suscettibile di opposizione davanti allo stesso giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)