Sez. 6, Sentenza n. 14753 del 31/01/2018 Cc. (dep. 30/03/2018) Rv. 272983 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Questioni sulle misure coercitive - Periodo tra passaggio in giudicato della sentenza ed esecuzione della pena - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e l'inizio della fase di esecuzione della pena, spetta al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulle questioni relative alle misure cautelari personali ancora in corso, detentive e non detentive, con ordinanza "de plano" emessa ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., suscettibile di opposizione davanti allo stesso giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)