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Sez. 5, Sentenza n. 6538 del 27/04/2012 (Rv. 622354 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea con decisione divenuta definitiva - Disciplina nazionale dei termini di decadenza di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622354-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di recupero di aiuti di Stato, non trova applicazione la normativa nazionale relativa ai termini di decadenza di cui all'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché l'azione di recupero di somme definitivamente qualificate come aiuti di Stato costituisce vicenda giuridica diversa dal potere di accertamento disciplinato dal d.P.R. n. 600 del 1973 e trae diretto fondamento dalla decisione recuperatoria ed è disciplinata dalla normativa speciale di cui al d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 06/04/2007 num. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)