Sez. 5, Sentenza n. 26286 del 29/12/2010 (Rv. 615808 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea con decisione divenuta definitiva - Recupero impedito dalla normativa nazionale sugli effetti del decorso del tempo (prescrizione o decadenza) - Disapplicazione di tale normativa - Necessità - Fattispecie in tema di società miste per la gestione dei servizi pubblici locali.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa nazionale riguardante gli effetti del decorso del tempo sui rapporti giuridici (sia in tema di prescrizione che di decadenza) deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto non recuperabili, per l'intervenuta decadenza del potere di accertamento, le somme corrispondenti alle agevolazioni, riconosciute dagli artt. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 66, comma 14, d.l. 31 agosto 1993, n. 331, usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario, in quanto aiuti di Stato, dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1993 num. 331 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)