Sez. L, Sentenza n. 1070 del 28/01/1995 (Rv. 490092 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria su richiesta del curatore fallimentare intimante il licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento - Cumulo della predetta indennità con il trattamento di cassa integrazione - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO
In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di condizioni poste per la sua erogazione nel periodo di vigenza dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301, ove l'ammissione al trattamento stesso sia avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell'azienda datrice di lavoro, deve escludersi che i lavoratori licenziati, i quali abbiano percepito l'indennità sostitutiva del preavviso, possano altresì percepire, in relazione al corrispondente periodo temporale, il trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)