diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7914 del 29/09/1994 (Rv. 487947 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Trattamento erogato nella vigenza dell'art. 2 legge n. 301 del 1979 - Ammissione avvenuta su richiesta del curatore fallimentare intimante il licenziamento senza preavviso dei lavoratori - Diritto di questi ultimi a detto trattamento dopo aver ricevuto l'indennità sostitutiva del preavviso o l'iscrizione del relativo credito nella massa fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487947-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di condizioni poste per la sua erogazione nel periodo di vigenza dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301, ove l'ammissione al trattamento stesso sia avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell'azienda datrice di lavoro, deve escludersi che i lavoratori licenziati, i quali abbiano percepito l'indennità sostitutiva del preavviso ovvero ottenuto l'iscrizione del relativo credito nella massa fallimentare, possono altresì, in relazione al corrispondente periodo temporale, percepire il trattamento della Cassa integrazione guadagni straordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)