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Sez. 2, Sentenza n. 7630 del 28/07/1990 (Rv. 468417 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - UNANIMITÀ DEI CONSENSI DEI CONDOMINI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468417-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - UNANIMITÀ DEI CONSENSI DEI CONDOMINI - NECESSITÀ.*

Le limitazioni al contenuto dei diritti di proprietà esclusiva spettanti ai singoli condomini - quali quelle consistenti nel divieto di dare alle singole unità immobiliari una o più destinazioni possibili, per l'utilità generale dell'intero edificio - introdotte con un regolamento di condominio approvato in assemblea, poiché generano dal lato passivo degli oneri reali incidendo sulla proprietà dei singoli, richiedono, a pena di nullità, l'unanimità dei consensi dei condomini e nel caso che taluno di essi si sia fatto rappresentare in assemblea è necessario che il conferimento del mandato risulti da atto scritto secondo la previsione di cui agli artt. 1392 e 1350 cod. civ.. (Conf 1681/83, mass n 426537).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)