diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 07/03/1983 (Rv. 426537 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO ALLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE) - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - LIMITAZIONI AL CONTENUTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA INTRODOTTE CON REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - NATURA DI ONERI REALI - VALIDITÀ - APPROVAZIONE - NECESSITÀ - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426537-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO ALLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE) - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - LIMITAZIONI AL CONTENUTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA INTRODOTTE CON REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - NATURA DI ONERI REALI - VALIDITÀ - APPROVAZIONE - NECESSITÀ - MODALITÀ.*

Particolari limitazioni al contenuto dei diritti di proprietà esclusiva spettanti ai singoli condomini possono essere introdotte, oltre che negli Atti di acquisto, anche con il regolamento di condominio, ed esse possono consistere anche nel divieto di dare alle singole unità immobiliari comprese nell'edificio condominiale una o più destinazioni possibili, ovvero nell'Obbligo di preservarne le originarie destinazioni per l'utilità generale dell'intero edificio; tali limitazioni configurano dei veri e propri oneri reali e richiedono, per la loro validità, di essere approvate ed accettate da tutti i condomini, ovvero, nell'ipotesi che incidano solo su alcune delle unità comprese nell'edificio, dai rispettivi titolari, e ciò sia mediante espressa accettazione del regolamento eventualmente predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio, sia mediante il consenso manifestato in seno alla assemblea dal singolo condomino, nel caso di regolamento formato mediante approvazione dell'assemblea dei condomini. (Conf 3168/74, mass n 371569; (Conf 899/72, mass n 357145; (Conf 1091/68, mass n 332531).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)