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Sez. L, Sentenza n. 11016 del 27/05/2016 (Rv. 639823 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Notifica ex art. 42 del d.l. n. 269 del 2003 - Applicabilità al ricorso in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639823-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

L'art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, secondo cui gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento al lavoro devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nella parte in cui prescrive che la notifica vada effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero, è applicabile solo ai ricorsi che instaurano il giudizio in primo grado e non è estensibile alla notificazione del ricorso in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)