Sez. L, Sentenza n. 20501 del 13/10/2015 (Rv. 637378 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Impugnazione in causa inscindibile - Omessa notifica ad uno o ad alcuni dei litisconsorti - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell'impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento), si applica l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello in materia di invalidità civile che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritualmente proposta nei confronti di tutti i destinatari, a causa dell'omessa notifica al Ministero dell'Interno, litisconsorte necessario in forza dell'art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Costituzione art. 111, Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)