Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10592 del 22/04/2021 (Rv. 661275 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Infezione da emotrasfusione - Controversia tra paziente e struttura sanitaria - Onere della prova - Ripartizione.
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza di un'emotrasfusione e la struttura sanitaria ove è stata eseguita, è onere non del medesimo paziente di allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell'acquisizione e nella perfusione del plasma, ma della menzionata struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le "leges artis" che presiedono alle dette attività.
Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)