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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7884 del 29/03/2018 (Rv. 648285 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | – Emotrasfusione – Danni da sangue infetto – Responsabilità della casa di cura utilizzatrice delle sacche provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL – Esclusione – Fondamento – Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648285-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell'epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, per contagio da virus HCV nel luglio 1983, ritenendola non tenuta ad alcun controllo sulle sacche di sangue, invece attribuito per legge al Ministero della salute, e, quindi, in assenza di un concreto accertamento circa la diligenza qualificata nell'utilizzo di sacche di sangue acquisite tramite la struttura pubblica ed all'esecuzione, da parte di quest'ultima, dei controlli imposti dalla normativa all'epoca vigente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)