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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11913 del 07/05/2019 (Rv. 654139 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata - Art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017 - Domanda del contribuente - Necessità - Fondamento - Termini di impugnazione - Sospensione automatica - Presupposti temporali - Periodo ricompreso tra il 24 aprile ed il 30 settembre 2017.
Stato
decisa il 2019-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654139-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, ai fini dell'accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell'interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal comma 9 del cit. art. 11, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (v. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)