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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11531 del 06/06/2016 (Rv. 640047 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Automatica sospensione dei termini d'impugnazione - Presupposto applicativo - Astratta definibilità della lite pendente al 31 dicembre 2011 - Sufficienza.
Stato
decisa il 2016-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640047-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, la sospensione dei termini d'impugnazione è automaticamente prevista fino al 30 giugno 2012 "per le liti fiscali che possono essere definite", per cui il presupposto applicativo dell'istituto non è condizionato dalla presentazione di un'istanza di definizione, ma solo dall'astratta definibilità della lite pendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)