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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1168 del 21/01/2020 (Rv. 656635 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Onere della prova del massimale - Ripartizione - Principio "iura novit curia" - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656635-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In tema di assicurazione della responsabilità civile, ove il massimale di polizza sia fissato nel contratto, l'onere di provarne l'esistenza e la misura grava sull'assicuratore, potendo il principio "iura novit curia" trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui lo stesso massimale sia normativamente stabilito. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante il principio "iura novit curia" in un caso nel quale il massimale era contrattualmente previsto e la pretesa indennitaria era stata azionata da soggetti terzi rispetto al rapporto assicurativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)