diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26813 del 21/10/2019 (Rv. 655287 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Massimale contrattualmente previsto - Natura - Fatto costitutivo della pretesa azionata - Esclusione - Fondamento - Limite del massimale - Oneri di allegazione e prova di detto limite - A carico dell'assicuratore - Rispetto delle preclusioni processuali - Necessità - Esaurimento del massimale in un momento successivo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655287-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)