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Sez. U, Sentenza n. 252 del 23/04/1999 (Rv. 525647 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Istruzione probatoria - Testimoni - Incapacità a testimoniare - Art. 348, terzo comma, cod. proc. pen. 1930 - Applicabilità - Fatti connessi con l'incolpazione disciplinare - Persona soltanto indiziata di reato per gli stessi e destinataria di successivo provvedimento di archiviazione - Divieto di assunzione - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1999-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525647-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati, poiché trova applicazione, riguardo all'incapacità di testimoniare, l'art. 348, terzo comma del codice di procedura penale del 1930, la sussistenza della qualità di imputato dello stesso reato o di un reato connesso, che comporta il divieto di assunzione come testimone, va verificata in base ai criteri formali e sostanziali dettati dall'art. 78, primo comma, dello stesso codice; deve escludersi quindi il divieto di assumere come testimone nel giudizio disciplinare il soggetto che, prima dell'emanazione nei suoi confronti di un provvedimento di archiviazione, sia stato semplicemente indiziato di reato per fatti connessi con quelli alla base dell'incolpazione del magistrato in sede disciplinare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 17, Decreto Legisl. 16/10/1992 num. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)