Sez. U, Sentenza n. 1338 del 09/02/1998 (Rv. 512417 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Normativa posta dal R.D. 31 maggio 1946 n. 511 e dal d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 - Applicabilità fino alla riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati - Rinvio al codice di procedura penale previgente - Operatività.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati continua ad applicarsi - come prescritto dall'art. 17 d.Lgs. 28 luglio 1989 n.273, modificato dall'art. 1 d.Lgs. 16 ottobre 1992 n.410 - la normativa posta dal R.D. 31 maggio 1946 n.511 e dal d.P.R. 16 settembre 1958 n.916 (con successive modificazioni ed integrazioni) ed i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 17, Decreto Legisl. 16/10/1992 num. 410 art. 1, Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)