Sez. L, Sentenza n. 25891 del 28/10/2008 (Rv. 605195 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Natura del rapporto di lavoro - A tempo parziale o a tempo pieno - Accertamento - Criteri - Incidenza della concreta attuazione del contratto di lavoro - Orario prossimo o superiore a quello stabilito per il tempo pieno - Disciplina in tema di conversione del contratto nullo - Inconferenza - Ricerca di una volontà novativa delle parti - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Ai fini della determinazione della natura, a tempo parziale o a tempo pieno, del rapporto di lavoro non rileva il negozio costitutivo del rapporto medesimo e l'iniziale manifestazione di volontà delle parti, ma la concreta attuazione del contratto di lavoro stipulato tra le parti. Ne consegue che, ove sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (o anche superiore) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno, il contratto va qualificato come a tempo pieno, restando privo di rilievo il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo e la ricerca di una volontà novativa delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1424, Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)