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Sez. L, Sentenza n. 8904 del 11/10/1996 (Rv. 500064 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Riferimento anche al suo contenuto sostanziale - Necessità - Domanda implicita di simulazione relativa - Configurabilità - Condizioni -Accertamento della natura effettiva di contratto di lavoro a tempo pieno di un contratto stipulato quale a "part - time" - Criteri - Principio della prevalente incidenza, in materia di lavoro, della concreta attuazione del rapporto - Applicabilità - Trasformazione del part - time in rapporto a tempo pieno - Prescrizioni ex art. 5 D.L. n. 726 del 1984 per la trasformazione inversa - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500064-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

In relazione ad un rapporto di lavoro che abbia avuto attuazione a seguito della stipulazione di un contratto a tempo parziale formalmente regolare ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, non incorre nel vizio di extrapetizione, né in quello di contraddittorietà di motivazione, il giudice di merito che, ritenendo sussistere un'ipotesi di simulazione relativa del contratto, accolga la domanda del lavoratore che, dedotto di avere di fatto sempre osservato un orario di lavoro a tempo pieno, chieda le consequenziali integrazioni di taluni emolumenti (nella specie, del trattamento di malattia e di quello di fine rapporto). Infatti, la domanda giudiziale deve essere interpretata non solo nella sua formulazione letterale ma anche nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte, e quindi la richiesta di accertamento di una simulazione relativa può ritenersi implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando risulti coerente il "petitum" e la "causa petendi" e non si estenda l'ambito soggettivo di riferimento. D'altra parte, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dal lavoratore, lo stesso accertamento della simulazione relativa deve ritenersi superfluo - essendo fuori questione le conseguenze della dissimulazione verso terzi - in applicazione del principio secondo cui in materia di lavoro, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto ma il rapporto nella sua concreta attuazione, e tenuto presente che non possono ritenersi applicabili alla trasformazione del contratto a "part - time" in contratto a tempo pieno le prescrizioni (atto scritto e convalida da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro) dettate dall'art. 5 del decreto legge citato per la trasformazione inversa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)