diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 985 del 14/05/1962 (Rv. 251624 - 01)

VENDITA - ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO - DEL VENDITORE - FACOLTA E NON OBBLIGO DELLA PARTE ADEMPIENTE.*
Stato
decisa il 1962-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251624-01

VENDITA - ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO - DEL VENDITORE - FACOLTA E NON OBBLIGO DELLA PARTE ADEMPIENTE.*

Ai fini del risarcimento del danno per la mancata rivendita della merce acquistata, non puo addebitarsi all'acquirente di non essersi procurato al pubblico mercato la merce che non gli era stata consegnata dal venditore, non potendosi a lui imputare il mancato uso della facolta di cui all'art 1516 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)