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Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 11/02/1985 (Rv. 439250 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA PER IL RILASCIO DI FONDO RUSTICO DETENUTI SENZA TITOLO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI AFFITTO - DEDUZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER SCADENZA DEL TERMINE - INAMMISSIBILITÀ EX ART. 420 COD. PROC. CIV.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439250-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA PER IL RILASCIO DI FONDO RUSTICO DETENUTI SENZA TITOLO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI AFFITTO - DEDUZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER SCADENZA DEL TERMINE - INAMMISSIBILITÀ EX ART. 420 COD. PROC. CIV.*

Nella controversia promossa per il rilascio di fondo rustico, che si assuma detenuto senza titolo, la deduzione rivolta a far valere, a fronte dell'eccezione del convenuto di sussistenza di un rapporto di affitto, la cessazione del rapporto stesso per scadenza del termine, non può trovare ingresso, a norma dell'art. 420 cod. proc. civ., in quanto esorbita dalla mera " emendatio libelli" e configura una domanda nuova, la cui inammissibilità, nel rito del lavoro, è rilevabile anche d'ufficio e non può restare sanata per effetto di accettazione del contraddittorio. (V 5251/83, mass n 430135).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)