Sez. L, Sentenza n. 5251 del 05/08/1983 (Rv. 430135 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DOMANDE NUOVE - TARDIVA PROPOSIZIONE - DIVIETO - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DOMANDE NUOVE - TARDIVA PROPOSIZIONE - DIVIETO - LIMITI.*
Nel rito del lavoro il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado è funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento, le quali impongono che il thema decidendum debba essere fissato già alla stregua degli Atti introduttivi del giudizio e, conseguentemente, a differenza di quanto si verifica per l'analogo divieto posto per il rito ordinario dallo art. 184 cod. proc. civ., esso esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, di guisa che la tardività della nuova domanda non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio sulla medesima ad opera della controparte, tenuto anche conto che, in ogni caso, anche la semplice modificazione dell'originaria domanda è subordinata al ricorrente di gravi motivi ed alla correlativa autorizzazione del giudice, la cui implicita concessione non è desumibile dal solo fatto che in ordine a tale modificazione non sia intervenuta esplicita e tempestiva opposizione dello interessato. (V 6951/82, mass n 424611; (V 6423/81, mass n 417236).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)