Sez. 2, Sentenza n. 745 del 26/03/1963 (Rv. 261009 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - INNOVAZIONI EFFETTUATE DAL CONDOMINO SULLA COSA PROPRIA, DA CUI DERIVI DANNO ALLA COSA SINGOLA DI ALTRO CONDOMINO - DISCIPLINA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - INNOVAZIONI EFFETTUATE DAL CONDOMINO SULLA COSA PROPRIA, DA CUI DERIVI DANNO ALLA COSA SINGOLA DI ALTRO CONDOMINO - DISCIPLINA.*
Mentre l'art 1120 cod civ riguarda esclusivamente le innovazioni e le opere compiute dal condomino sulla cosa comune, l'art 1122 disciplina invece l'ipotesi che l'opera o innovazione sia effettuata dal condomino sulla cosa propria e dalla quale derivi danno alla cosa comunè che se l'opera compiuta dal condomino nella cosa propria rechi danno o pregiudizio alla cosa singola di altro condomino, trattandosi di rapporti tra due fondi, di proprieta esclusiva ed individuale dei singoli condomini, si applicheranno le Disposizioni normali relative ai rapporti tra due proprieta finitime (Atti di emulazione, immissione, servitu).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)