Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 11/02/1985 (Rv. 439261 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - OPERE CHE RECANO DANNO ALLE PARTI COMUNI O AD ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - DIVIETO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - OPERE CHE RECANO DANNO ALLE PARTI COMUNI O AD ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - DIVIETO.*
Il proprietario di un appartamento sito in un edificio condominiale non può eseguire nella sua proprietà esclusiva opere che, in contrasto con quanto stabilito dalla norma dell'art. 1122 cod. civ., rechino danno alle parti comuni dell'edificio stesso, né, a maggior ragione, opere che, attraverso l'utilizzazione delle cose comuni, danneggino le parti di una unità immobiliare di proprietà esclusiva di un altro condomino. (nella specie, in applicazione del surriportato principio la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui si è ritenuto che al proprietario di un appartamento non sia consentito costruire sul suo balcone una veranda in appoggio al muro comune dell'edificio condominiale la quale raggiunga l'altezza del piano superiore diminuendo il godimento dell'aria e della luce al proprietario del piano contiguo). (V 4677/80, mass n 408488; (V 3872/75, mass n 378122; (V 1376/66, mass n 322732; (V 745/63, mass n 261009; (Conf 3472/76, mass n 382226).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)