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Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 30/07/1980 (Rv. 408714 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - INTERPRETAZIONE - REGOLE GENERALI DI ERMENEUTICA DETTATE DAL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408714-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - CONTENUTO DELL'ATTO: DETERMINAZIONE - INTERPRETAZIONE - REGOLE GENERALI DI ERMENEUTICA DETTATE DAL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - LIMITI.*

Il principio fissato dall'art 8 della legge di registro di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, secondo il quale l'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti, ancorche non corrispondenti al titolo od alla Forma appartenente, non osta a che tale natura e tali effetti debbano essere individuati attraverso l'interpretazione dei patti negoziali in applicazione delle regole generali di ermeneutica dettate dal codice civile, pur se limitatamente all'atto stesso e senza riferimento ad elementi estrinseci, e, quindi, non preclude il ricorso al dato letterale, fino a che non risulti in contrasto con la sostanza del negozio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)