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Sez. 1, Sentenza n. 6902 del 17/12/1988 (Rv. 461133 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - DETERMINAZIONI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461133-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - DETERMINAZIONI - CRITERI.*

In tema di imposta di registro, il principio per cui l'interpretazione dell'atto da tassare, pur dovendo essere condotta nel rispetto delle ordinarie regole di ermeneutica, non può tener conto di dati extratestuali, non implica debba esser seguito un modo di interpretazione meramente oggettivo, giacché il contenuto intrinseco del negozio va egualmente determinato secondo le regole suddette, individuando l'intento effettivo delle parti, e quindi il mutamento giuridico dalle stesse perseguito, alla stregua dell'intera dichiarazione negoziale e ponendo in relazione fra loro le varie clausole e proposizioni dell'enunciato. (V 4890/80, mass n 408714; (V 881/70, mass n 346260; (Conf 75/87, mass n 449878; (Conf 5563/80, mass n 409420; (Conf 1123/78, mass n 390495).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)