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Sez. 3, Sentenza n. 923 del 06/04/1966 (Rv. 321842 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN AL GIUDIZIO SUL QUANTUM - LIMITAZIONE ALLA PRONUNZIA GENERICA - CONDIZIONI - ACCORDO FRA LE PARTI.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321842-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN AL GIUDIZIO SUL QUANTUM - LIMITAZIONE ALLA PRONUNZIA GENERICA - CONDIZIONI - ACCORDO FRA LE PARTI.*

Il giudizio di risarcimento dei danni, originariamente unico, puo essere limitato all'accertamento dell'an debeatur, con separazione della pronunzia sul quantum, soltanto a seguito di un accordo fra le parti in causa ovvero, quanto meno, in dipendenza della mancata opposizione del convenuto all'istanza dell'attore. (Conf 1734/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)