diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1520 del 10/06/1966 (Rv. 323030 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - LIMITAZIONE ALLA CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - ACCORDO FRA LE PARTI.*
Stato
decisa il 1966-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323030-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN E SUL QUANTUM - LIMITAZIONE ALLA CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - ACCORDO FRA LE PARTI.*

Il giudizio di risarcimento dei danni, originariamente unico non puo essere limitato all'accertamento dell'an debeatur, con separazione della pronuncia sul quantum, se non a seguito di accordo processuale tra le parti in causa o di una sia pure implicita adesione del convenuto alla richiesta di separazione. (Conf 321842).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)