Sez. 3, Sentenza n. 2643 del 22/07/1968 (Rv. 335162 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - LIQUIDITA DEL CREDITO - NOZIONE - CREDITI DELL'AGENTE PER PROVVIGIONI E INDENNITA - LIQUIDITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - LIQUIDITA DEL CREDITO - NOZIONE - CREDITI DELL'AGENTE PER PROVVIGIONI E INDENNITA - LIQUIDITA.*
Un credito e liquido non solo quando e determinato nel suo preciso ammontare, ma altresi quando sia determinabile attraverso un processo di puro calcolo sulla base di elementi aritmetici. Devono, pertanto, considerarsi liquidi, e come tali produttivi di interessi, sia il credito dell'agente per provvigioni, sia il credito per indennita spettanti all'agente stesso, essendo tali crediti quantitativamente determinabili in base ad una mera operazione aritmetica, il primo sin dal momento della conclusione dell'affare e il secondo sin dal momento dell'Estinzione del rapporto di Agenzia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)