Sez. 1, Sentenza n. 2474 del 21/11/1970 (Rv. 348751 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - LIQUIDITA DEL CREDITO - CONDIZIONI - DETERMINABILITA CON OPERAZIONI ARITMETICHE - SUFFICIENZA - EVENTUALITA DI UN ERRORE DI CALCOLO - IRRILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - LIQUIDITA DEL CREDITO - CONDIZIONI - DETERMINABILITA CON OPERAZIONI ARITMETICHE - SUFFICIENZA - EVENTUALITA DI UN ERRORE DI CALCOLO - IRRILEVANZA.*
Ai fini della decorrenza degli interessi, deve considerarsi liquido il credito la cui misura deve reputarsi certa allorche siano a disposizione tutti i dati sufficienti con operazioni aritmetiche elementari, a determinare il dovuto. La determinabilita non e incompatibile con l'eventualita di un errore di calcolo, che puo sempre essere commesso. (nella specie e stato considerato liquido il credito che ha l'erario di recuperare, ai sensi dell'art 9 DM 25 gennaio 1957, le somme percepite dall'importatore per maggiore Onere di importazione di quantitativi di prodotti petroliferi). (V 2643'68, mass n 335162).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, DM 25/01/1957 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)