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Sez. 1, Sentenza n. 1784 del 15/07/1967 (Rv. 328659 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - DEROGA ALL'ART 1495 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328659-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - DEROGA ALL'ART 1495 COD CIV - ESCLUSIONE.*

L'art. 93 della legge di registro, quando ha stabilito che determinati soggetti, tra i quali tutte le parti contraenti, sono solidamente tenuti verso l, amministrazione dello stato per il pagamento dell'imposta di registro, non ha inteso derogare a quanto dispone l'art. 1475 cod.civ., secondo cui - nei rapporti tra i contraenti - il debitore di tale imposta e il compratore. (Conf. 1037-63).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)