Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 29/03/1976 (Rv. 379801 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA - IMPOSTA DI REGISTRO - SANZIONI PECUNIARIE PER TARDIVO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - INCLUSIONE - SOLIDARIETA TRA VENDITORE E COMPRATORE - EFFICACIA NEI RAPPORTI INTERNI - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEL VENDITORE - RIVALSA NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - SURROGAZIONE NEL PRIVILEGIO FISCALE SULL'IMMOBILE - NEI CONFRONTI DEI SUBACQUIRENTI - SUSSISTENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA - IMPOSTA DI REGISTRO - SANZIONI PECUNIARIE PER TARDIVO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - INCLUSIONE - SOLIDARIETA TRA VENDITORE E COMPRATORE - EFFICACIA NEI RAPPORTI INTERNI - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEL VENDITORE - RIVALSA NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - SURROGAZIONE NEL PRIVILEGIO FISCALE SULL'IMMOBILE - NEI CONFRONTI DEI SUBACQUIRENTI - SUSSISTENZA.*
Tra le spese della vendita, che, a norma dell'art 1475 cod civ, sono a carico del compratore, rientra anche l'imposta di registro, nonche le sanzioni pecuniarie dovute per mancato tempestivo soddisfacimento di tale Obbligo fiscale, e la solidarieta tra compratore e venditore, stabilita dall'art 93 della legge di registro, opera solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria, e non nel rapporto interno fra le due parti del contratto. Da cio consegue che, se il venditore ha pagato l'imposta e la sanzione, egli puo rivalersi nei confronti del compratore, e, ai sensi dell'art 1203 n 3 cod civ, si surroga nel privilegio del fisco sull'immobile trasferito, anche nei confronti dei subacquirenti. (V 170/72, mass n 355937; (V 1784/67, mass n 328659; (V 1500/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1475, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)