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Sez. 2, Sentenza n. 18865 del 07/08/2013 (Rv. 627850 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Procedimento cautelare "ante causam" rispetto a giudizio contrattuale - Dichiarazioni rese dagli informatori - Valore di testimonianza nel giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627850-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

Nel giudizio di merito in cui si controverte sull'esistenza di un diritto contrattuale, le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase cautelare "ante causam", pur se assunte in contraddittorio e previo impegno di dire la verità, non hanno il valore probatorio delle deposizioni testimoniali, poiché, in questo tipo di causa, a differenza che nei procedimenti possessori e nunciatori, le dichiarazioni degli informatori non vertono unicamente su situazioni di fatto, ma anche sull'esistenza del contratto, il cui accertamento incontra, nel giudizio a cognizione piena, i limiti stabiliti dagli artt. 2721 ss. cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 sexies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)