Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22778 del 04/10/2013 (Rv. 627879 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Sommarie informazioni rese nel procedimento cautelare - Equiparazione alle testimonianze - Legittimità - Condizioni - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
Le sommarie informazioni rese nel corso di un procedimento cautelare (nella specie, per sequestro giudiziario in materia contrattuale) possono essere equiparate, a tutti gli effetti, alle testimonianze, qualora gli informatori abbiano prestato l'impegno di rito e siano stati sentiti nel contraddittorio delle parti, non essendovi ragione per differenziare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese sulle stesse circostanze, con l'assunzione dell'impegno di rito e con la garanzia del contraddittorio, per il solo fatto che il procedimento sia stato trattato con rito sommario, invece che con rito ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 sexies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)