Sez. 5, Sentenza n. 2136 del 09/12/1999 Ud. (dep. 23/02/2000) Rv. 215477 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Applicazione delle norme penali - Artt. 216, 219, 223 e 225 - Momento consumativo - Sentenza dichiarativa di insolvenza - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In materia di fallimento, deve ritenersi che i momenti consumativi delle ipotesi criminose previste dagli artt. 216, 219, 223 e 225 della Legge fallimentare coincidono con il momento della sentenza dichiarativa dell'insolvenza e non con quello, precedente, in cui è decretata l'apertura della liquidazione coatta amministrativa. Ciò in forza della disposizione di cui all'art. 203 Legge fallimentare secondo la quale l'applicabilità delle norme penali di cui ai citati articoli della Legge fallimentare non subiscono alcuna retrodatazione rispetto all'individuato momento consumativo: l'atto giudiziario, infatti non è una condizione oggettiva di punibilità, ma è elemento costitutivo del reato e come tale non può essere surrogato o sostituito con atti amministrativi ad esso precedenti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 225 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)